Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8283 del 11/11/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8283 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Munteanu Vladimir, nato in Romania il 28/02/1980
avverso la sentenza del 05/03/2015 della Corte d’Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio
Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Monza del 18/02/2011, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di
Vladimir Munteanu per il reato di cui all’art. 489 cod. pen., commesso in Lesmo il
11/10/2008 facendo uso di un falso permesso di guida romeno. La sentenza di
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Data Udienza: 11/11/2015
primo grado era riformata con la declaratoria di non doversi procedere per
ulteriori reati di guida senza patente e rifiuto di sottoporsi all’esame
alcolimetrico, in quanto estinti per prescrizione, e la rideterminazione della pena
in mesi quattro di reclusione.
L’imputato ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sull’affermazione di responsabilità; la consapevolezza della falsità in capo
all’imputato sarebbe stata illogicamente ritenuta per il solo fatto che sul
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il tema della sussistenza dell’elemento psicologico del reato non era invero
proposto con i motivi di appello, il che ne preclude l’esame in questa sede; non
senza considerare che sul punto il ricorrente propone comunque censure
generiche sulla significatività probatoria del dato costituito dall’apposizione sul
documento della fotografia dell’imputato, non indicando letture alternative della
circostanza rispetto a quella accusatoria.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in € 1.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 11/11/2015
documento era apposta la fotografia dello stesso.