Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8282 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8282 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Pelusi Clara, nata a Rosciano il 31/03/1948
quale parte civile nel procedimento nei confronti di
. Di Michele Alida, nata a Alanno il 22/04/1947

avverso la sentenza del 24/10/2013 del Tribunale di Pescara

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio
Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile ricorrente l’avv. Giovanni Manieri, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso depositando nota spese;

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Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di
pace di Pianella del 01/06/2008, appellata dalla parte civile, con la quale Alida Di
Michele era assolta per insussistenza del fatto dall’imputazione del reato di cui
all’art. 582 cod. pen., contestato come commesso in Alanno il 03/02/2009 in
danno di Chiara Pelusi spingendola contro un cancello e cagionandole lesioni alla
spalla.

sarebbe immotivata la preliminare affermazione della sussistenza di particolare
conflittualità fra le parti, in realtà impegnate in una normale causa civile di
divisione di beni ereditari; l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa
sarebbe stata illogicamente ritenuta in base a circostanze irrilevanti; non
sarebbe stata adeguatamente valutata la circostanza per la quale la Pelusi, il
marito e la figlia venivano assolti con sentenza dello stesso Giudice di pace
dall’imputazione della condotta di ingiuria in danno della Di Michele in quanto
scriminata dall’aver reagito ad un’aggressione di quest’ultima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata era congruamente motivata in base alla necessità di
valutare con particolare cautela le dichiarazioni delle parti in ragione dell’annosa
conflittualità esistente fra le stesse ed a circostanze ritenute negativamente
incidenti sull’attendibilità del racconto della Pelusi, quali la presentazione della
querela a distanza di alcuni giorni dal fatto, l’essersi la Pelusi recata al pronto
soccorso solo il giorno seguendo lamentando generiche percosse e dolori che
potevano essere ricondotti ai problemi alla schiena ed alla spalla che la teste
Anna Maria di Michele riferiva affliggere la Pelusi da diversi anni, la richiesta
dell’intervento dei Carabinieri da parte dell’imputata per essere stata aggredita
verbalmente e spintonata dalla Pelusi e dal marito e dalla figlia ed il rifiuto dei
congiunti della persona offesa di parlare con i militari intervenuti sul luogo del
fatto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non sono ravvisabili
illogicità nella qualificazione come risalente conflittualità fra le parti, con le
conseguenze tratte in tema di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, di una
causa civile da tempo pendente. Per il resto, il ricorso propone valutazioni
alternative sulla significatività dei singoli elementi esaminati dal Tribunale, che
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La parte civile ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale;

nella loro convergenza erano coerentemente ritenuti tali da rendere inaffidabile
la versione della persona offesa. Ed anche l’esito della sentenza pronunciata nei
confronti di quest’ultima e dei congiunti era valutata dal Tribunale e ritenuta non
illogicamente irrilevante in quanto pronunciata in una diversa sede processuale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/11/2015

P. Q. M.

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