Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8280 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8280 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SARR PASCAL N. IL 19/02/1988
avverso la sentenza n. 1634/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 19/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
SARR Pascal ricorre contro la sentenza di patteggiamento specifi-
cata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi undici di reclusione più la multa per il reato continuato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309/1990, e lamenta che non sia stata applicata una pena più mite.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice a quo,
con motivazione sommaria, giustificata dalla particolare natura della decisione resa all’esito di giudizio speciale, ha specificato che la pena indicata dalle parti era congrua
rispetto al disvalore dei fatti contestati. Si rammenta, inoltre, che, nel procedimento di
applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può, in difformità dall’accordo raggiunto, applicare una pena diversa, alterando il contenuto del negozio processuale liberamente voluto, ma deve soltanto verificarne, con una delibazione sommaria conforme alla natura speciale del giudizio prescelto, la legittimità. Il che nella
fattispecie è per l’appunto avvenuto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarriento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.
§2.