Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8280 del 11/11/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8280 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Bonvicini Carlo, nato a Bologna il 30/12/1972
avverso la sentenza del 04/03/2014 del Tribunale di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio
Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Enrico Liberati in sostituzione dell’avv. Giancarlo
Tunno, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di
pace di Bologna del 06/11/2012, con la quale Carlo Bonvicini era ritenuto
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Data Udienza: 11/11/2015
responsabile del reato di cui all’art. 594 cod. pen., commesso in Bologna il
03/10/2007 in danno delle ausiliarie del traffico Emanuela Negretti e Manuela
Lasaracina, e condannato alla pena di € 300 di multa, oltre al risarcimento dei
danni in favore delle parti civili.
L’imputato ricorrente deduce violazione di legge sull’affermazione di
responsabilità; difetterebbe la motivazione sull’elemento psicologico del reato, in
presenza di una condotta gratuitamente ingiuriosa, che ne rendeva possibile la
riconducibilità ad una temporanea perdita di lucidità mentale dell’imputato; il
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La questione posta dal ricorrente, con riguardo alla sussistenza
dell’elemento psicologico del reato, non era oggetto dei motivi di appello,
incentrati sulla ravvisabilità di una peraltro ipotetica provocazione; ed è
comunque dedotta in via altrettanto ipotetica e con valutazioni di merito rispetto
ad una condotta ingiuriosa che, per come ricostruita nella sentenza impugnata,
implica il dolo generico sufficiente per la configurabilità del reato.
L’inammissibilità del motivo appena esaminato preclude in questa sede
l’esame della ricorrenza della prescrizione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in € 1.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 11/11/2015
reato sarebbe comunque prescritto.