Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 828 del 14/11/2012
Penale Sent. Sez. 2 Num. 828 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE COTIIS MASSIMO N. IL 18/12/1975
avverso la sentenza n. 1811/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
19/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \k/i e.o k-1., Le4h
che ha concluso per é A cu7uk/SS h-,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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Data Udienza: 14/11/2012
Tramite difensore, De Cotiis Massimo, già condannato in primo con conferma in secondo grado tribunale monocratico di Foggia, sez. distaccata di San Severo in data 22.12.2012 e corte di appello
di Bari in data 19.1/13.3.2012- alla pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per il delitto
di ricettazione della carte di circolazione dell’auto Golf tg RA597969 di provenienza furtiva, ricorre
per cassazione avverso la seconda decisione, deducendo due ragioni di doglianza: mancanza e
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per il fatto contestato e
violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è chiaramente inammissibile: i motivi di ricorso si limitano ad enunciare i pretesi vizi di
violazione di legge e di motivazione, senza alcun riferimento al concreto processuale, tant’è che i
motivi di ricorso possono costituire un vero e proprio pass partout con il quale sindacare ogni tipo
di sentenza di condanna.
Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione del cons. Enzo Jannelli
udite le richieste del 5 Procuratore Generale, Nicola Lettieri, per l’inammissibilità del ricorso;
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. .
Dichiara ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali el
verswnent di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14.11.2012