Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 828 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 828 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONDORELLI CONCETTA N. IL 07/03/1945
SCARPATO SANTI N. IL 12/04/1960
avverso la sentenza n. 796/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

Condorelli Concetta e Scarpati Santi ricorrono avverso la sentenza 6.12.12 della Corte di appello di
Catania che ha confermato quella in data 13.12.04 del locale tribunale con la quale sono stati
condannati ciascuno alla pena di mesi otto di reclusione ed € 100,00 di multa per il reato di furto
aggravato in concorso.
Deducono i ricorrenti, con due distinti atti di identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1,

soddisfare l’obbligo motivazionale, ma fornendo una motivazione apparente che faceva riferimento
ad un ‘danno non elevato, ma neppure lieve’, motivazione del tutto assente poi con riferimento alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.
Osserva la Corte che i ricorsi appaiono manifestamente infondati e meramente reiterativi, quanto
alla invocata attenuante ex art.62 n.4 c.p., delle doglianze già prospettate in sede di appello e
compiutamente confutate dai giudici di secondo grado, laddove gli stessi si presentano come
‘nuovi’ — e pertanto inammissibili in applicazione dell’ultima parte del disposto di cui al comma 3
dell’art.606 c.p.p. — relativamente alle doglianze riguardanti le attenuanti ex art.62-bis c.p ., non
previamente avanzate con i motivi di appello.
La Corte catanese, con motivazione del tutto congrua, ha correttamente negato l’invocata attenuante
di cui al n.4 dell’art.62 c.p., rimarcando come sia rimasto incontestato che i beni oggetto del furto
avevano un valore di circa 800.000 lire, somma che legittimamente è stata ritenuta tale non poter
essere oggettivamente considerata ‘di particolare tenuità’, anche in considerazione poi del furto
commesso dagli odierni ricorrenti ai danni di un esercizio commerciale di normale consistenza.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare,
sempre per ciascuno, in € 1.000,00.

lette) c.p.p. per avere i giudici negato la concessione dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p. senza

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 11 novembre 2013

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