Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8278 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8278 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHERIFI ISSAM N. IL 24/02/1983
avverso la sentenza n. 2119/2012 GIP TRIBUNALE di LODI, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 19/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CHERIFI Issam ricorre contro la sentenza di patteggiamento spe-
cificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni tre e mesi
quattro di reclusione per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e denuncia
mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.
art. 129 cod.proc.pen.