Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8278 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8278 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ISMAILI ERJOLA N. IL 08/12/1979
avverso la sentenza n. 374/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/11/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Enrico DELEHAYE, ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 marzo 2015 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale della stessa città emessa in data 8 febbraio 2012, ha riqualificato il
reato ascritto a ISMAILI ERJOLA ai sensi degli artt. 56 – 494 cod. pen., di conseguenza
riducendo la pena inflitta a mesi due di reclusione.
Il reato per il quale era stata ritenuta la responsabilità dell’imputata era stato contestato nel

aerea dell’aereoporto di Milano Linate con carta d’imbarco per Londra, esibiva la Carta
d’identità nr. AII 1246960 e, inducendo in errore gli agenti addetti al controllo, sostituiva
illegittimamente la sua persona a quella di De Laurentiis Maria, nata a Roma l’otto dicembre
1980″.
L’imputata, invece, era stata assolta dal reato di cui all’art. 497 bis cod. pen., perché le
caratteristiche formali del documento non potevano simulare l’originale, palesandone la
natura di riproduzione fotostatica.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso l’imputata, deducendo con un
unico motivo violazione di legge in relazione agli artt. 494 e 49 cpv cod. pen.
Sostiene la ricorrente che, essendo stato riconosciuto dal Tribunale che il documento
utilizzato era inidoneo a simulare l’originale, si deve pure ritenere l’inidoneità dello stesso a
indurre taluno in errore sulla sostituzione della persona.
3. Con memoria depositata in data 30 ottobre 2015 il difensore dell’imputata ha richiesto il
riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è destituito di fondamento.
1. Corretta è la qualificazione giuridica del fatto come ricostruito dai giudici di merito, giacché il
delitto di sostituzione di persona è configurabile anche nella forma del tentativo, che sussiste
quando l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell’art. 494 cod. pen. senza
riuscire ad indurre in errore taluno (Sez. 5, n. 10381 del 17/11/2014, Cosmi, Rv. 263899)
Infatti, l’induzione in errore è elemento costitutivo del reato di sostituzione di persona, sicché,
in mancanza di essa, può configurarsi il tentativo (Sez. 5, n. 35091 del 22/04/2010, Adegoke,
Rv. 248397).
2. La difesa ha però chiesto l’assoluzione anche dal reato come riqualificato, giacché il mezzo
utilizzato dalla ricorrente per indurre in errore, ovvero il documento riportante le generalità di
altra persona, era stato già riconosciuto dal Tribunale inidoneo a simulare l’originale, per cui ne
dovrebbe derivare anche l’inidoneità dello stesso a indurre taluno in errore sulla sostituzione
della persona.
3. L’assunto non è fondato.
Invero, nessuna incidenza può avere sulla configurabilità della condotta di cui al reato ex artt.
2

capo 1, “perché, al fine di procurarsi un vantaggio, dopo essersi presentata alla frontiera

56 – 494 cod. pen. il fatto che sia stato esibito un documento la cui falsità sia stata facilmente
riconosciuta.
Proprio tale riconoscimento dall’occhio esperto della polizia di frontiera ha inciso sulla mancata
consumazione del reato di sostituzione di persona, ma questo non influisce sulla ricorrenza
della idoneità ed inequivocità degli atti posti in essere dall’imputata al fine di indurre in errore
sulla propria identità.
Non va dimenticato, infatti, che il delitto di sostituzione di persona, contemplato tra le “falsità
personali”, può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di

pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso
materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse
e separate (Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Scarano, Rv. 263076).
Correttamente, quindi, nel caso in esame erano state contestate originariamente sia il reato il
reato di sostituzione di persona sia quello di possesso di documento falso valido per l’espatrio.
L’autonoma condotta contestata all’imputata di esibizione di quel documento falso rileva per la
configurabilità degli atti idonei e diretti in modo non equivoco per indurre in errore sulla
propria identità, non potendo venire in considerazione la facile riconoscibilità della falsità del
documento.
Peraltro la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza nel caso in esame della grossolanità del
falso e tale apprezzamento costituisce valutazione di merito, in relazione alla quale, se
adeguatamente motivata, non è possibile il vaglio di legittimità.
Nella sentenza si legge che “un semplice esame del documento acquisito in atti rende evidente
come non si possa parlare di inidoneità dell’azione criminosa, in quanto la falsità del
documento non era certo immediatamente rilevabile da un osservatore non esperto, pur non
essendo tale da indurre in errore gli operanti, in virtù della loro specifica competenza
professionale”.
Ha osservato la giurisprudenza di questa Corte in tema di falso documentale che, ai fini
dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49 cod.pen., occorre
che appaia in maniera evidente la falsificazione dell’atto e la grossolanità della contraffazione
non va giudicata alla stregua delle conoscenze e delle conclusioni di un esperto del settore.
Infatti, la grossolanità del falso esclude la punibilità del fatto solo quando si risolva in una
inidoneità assoluta del mezzo, quando cioè resti esclusa non la semplice probabilità, ma
addirittura la possibilità dell’inganno e, quindi, del nocumento alla pubblica fede (Sez. 2, n. 122
del 22/01/1969, Lucerti, Rv. 112165)
Invero la punibilità può escludersi solo quando il falso sia “ictu oculi” riconoscibile da qualsiasi
persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si deve far riferimento ne’ alle
particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, ne’ alla straordinaria
diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 4254
del 09/03/1999, Rv. 213094, imp. Moggia).
3

un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all’art. 494 cod.

Nel caso in esame -come si è detto- i giudici di merito, con motivazione esaustiva ed
incensurabile sul piano logico, hanno dato compiuto conto degli elementi in base ai quali hanno
ritenuto che la falsità del documento esibito dalla imputata non fosse riconoscibile da chiunque.
Peraltro, deve condividersi la tesi interpretativa secondo la quale la verifica della idoneità alla
falsa rappresentazione della realtà deve ritenersi sufficiente alla configurabilità del reato, anche
quando non si sia accertato – come nel caso in esame- che l’inganno non si è in concreto
realizzato, trattandosi di fattispecie di pericolo (Sez. 5, 11 dicembre 1970, Seminara -non
massimata-; Sez. 5, 8 ottobre 1986, Pennica – non massimata-).

cod. pen. è necessario che, nel concreto contesto dell’azione, l’attestazione incriminata abbia
assunto un significato inidoneo a rappresentare falsamente la realtà; non è sufficiente che i
controlli e le verifiche abbiano impedito il realizzarsi dell’inganno cui la falsa rappresentazione
dei fatti era finalizzato (si veda in tal senso in motivazione, Sez. 5, n. 9934 del 22/10/1993,
Amalfi, Rv. 196439).

4. Va, infine, valutata la richiesta avanzata con la memoria depositata in data 30 ottobre 2015
dalla difesa in ordine all’applicazione dell’art. 131 – bis cod. pen.
4.1. In primo luogo va precisato che la suddetta memoria è stata tardivamente
presentata a questa Corte, sicchè essa non può essere presa in considerazione in ossequio al
disposto di cui all’art. 611, comma 1 u.p., cod. proc. pen.
Peraltro, si deve osservare che la richiesta è stata fatta solo dal difensore, non munito di
procura speciale, e ciò comporta dei profili di inammissibilità, ove si consideri che l’applicazione
della disciplina di cui all’art. 131 bis cod. pen. ha comunque degli effetti che richiedono una
chiara e diretta manifestazione di volontà dell’imputato nel formulare l’istanza.
Si tratta di “causa di non punibilità” da qualificarsi come

atipica,

giacché nel caso

regolamentato dall’art. 131 bis cod. pen. il fatto viene pur sempre qualificato come “reato”,
sicché la declaratoria di particolare tenuità del fatto lascia intatta l’esistenza del reato, tanto
che è stata prevista l’annotazione della relativa pronunzia nel certificato penale.
Infatti, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 4 del d.lgs. n. 28/2015 al

T.U. delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.P.R. 14 novembre
2002, n. 313), l’art. 3 prevede nell’elenco dei provvedimenti iscrivibili (comma 1, lett. f) anche
“quelli che hanno dichiarato la non punibilità si sensi dell’articolo 131-bis del codice penale”.
Proprio valutando gli effetti “limitati” dell’applicazione della causa atipica di non punibilità in
questione, altra sezione di questa Corte ha ritenuto più favorevole la declaratoria di estinzione
del reato per intervenuta prescrizione.
Si è infatti, rilevato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale in ogni
caso su una declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, sia in relazione
alle diverse conseguenze scaturenti dalle due pronunce, sia in relazione al fatto che con la
declaratoria di prescrizione il reato si estingue, laddove “la declaratoria di non punibilità per la
4

Si è condivisibilmente affermato, infatti, che perché si renda applicabile l’art. 49, comma 2,

particolare tenuità del fatto lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia storica che
giuridica” (così in motivazione Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, P.C. in proc. Sorbara, Rv.
263885).
4.2. Sotto altro profilo ed anche a voler ritenere -come fatto in altre pronunzie di
questa Corte- proponibile nel giudizio di legittimità la questione della particolare tenuità del
fatto, a norma dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (non potendo essa essere stata
proposta in appello), va condivisa l’affermazione per cui il giudice di legittimità non può certo
limitarsi ad un indiscriminato annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito, ma

istituto.
Con la sentenza citata nella memoria a firma del difensore dell’imputata questa Corte (Sez. 3,
n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308) ha enunciato il principio di diritto che — in
difetto di alcuna norma di diritto intertemporale — la disposizione della novella, la quale ha
introdotto la speciale causa di non punibilità, è suscettibile di applicazione anche nel giudizio di
legittimità, in relazione ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge de qua,
ai sensi degli articoli 2, quarto comma, cod. pen., 129, comma i, e 609, comma 2, cod. proc.
pen.
Nella specie, tuttavia, la richiesta di annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata ai
sensi dell’articolo 131-bis cod. pen. risulta manifestamente infondata, ove solo si consideri la
valutazione fatta dai giudici di merito, con motivazione giuridicamente corretta e affatto
immune dai denunziati vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sulla
sussistenza del reato ascritto e sulla determinazione della pena al di sopra del minimo edittale.
Peraltro, è da considerarsi sul piano oggettivo che non può ritenersi di “particolare tenuità” la
condotta dell’imputata, posta in essere nell’attuale contesto storico caratterizzato da forti
criticità dei flussi migratori.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2015
consigliere estensore

esident

deve rigettare la richiesta quando non ricorrano le condizioni per l’applicabilità del nuovo

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