Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8274 del 23/01/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8274 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALIANDRO PIERO N. IL 11/08/1985
avverso la sentenza n. 4428/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 23/01/2013
5
e
Fatto e diritto
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp,.e adeguatamente motivato il giudizio di sola equivalenza tra le
circostanze di segno diverso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/1/2013
. Caliandro Piero ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che
ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado per
il reato di cui all’art.73/5 DPR 309/90, riducendo la pena, e lamenta la violazione di
legge e il difetto di motivazione in riferimento alla denegata prevalenza delle
generiche sulla recidiva e all’eccessivo rigore della pena inflitta.