Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8274 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8274 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHAIBINI AHMED N. IL 01/01/1970
HALLOUMOU FOUAD N. IL 01/07/1985
avverso la sentenza n. 1582/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di LODI, del 31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 19/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CHAIBINI Ahmed e HALLOUMOU Fouad ricorrono contro la sen-

tenza di patteggiamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena concordata per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e denunciano mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex
art. 129 cod.proc.pen., sulla corretta qualificazione giuridica del fatto e sulla congruità

§2.

I ricorsi sono manifestamente infondati, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto dei ricorrenti – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’e.
ventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen., la corretta qualificazione giuridica del fatto e la congruità
della pena concordata dalle parti.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto una diversa decisione sui punti indicati.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento ciascuno alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento per ciascuno
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.

della pena.

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