Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 827 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 827 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROIETTI AZELIO N. IL 28/09/1948
avverso la sentenza n. 1414/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 11/11/2013
Proietti Azelio ricorre avverso la sentenza 27.9.12 della Corte di appello di Venezia con la quale, in
parziale riforma di quella in data 21.7.11 del Tribunale di Verona, riconosciute attenuanti generiche
equivalenti anche alla contestata recidiva, è stata ridotta la pena, per il reato di furto aggravato in
abitazione, a mesi otto di reclusione ed € 120,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
sensi dell’art. 129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 11 novembre 2013
comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere i giudici valutato la sussistenza di cause di non punibilità ai