Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8263 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8263 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VITTOZZI GIANLUCA N. IL 31/03/1977
avverso la sentenza n. 2676/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 19/12/2013
Fatto e diritto
Vittozzi Gianluca ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che
ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado per
il reato di cui all’art.385 cp., e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ricostruzione del fatto e all’affermazione della colpevolezza e alla
determinazione della pena
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2013
Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, perché fondato su motivi non
pertinenti al reato per cui vi è stata condanna.