Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8262 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8262 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESTA MASSIMILIANO N. IL 26/09/1972
DEL VOLO GERARDO N. IL 27/05/1987
avverso la sentenza n. 2087/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 19/12/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Testa Massimiliano e Del Volo Gerardo ricorrono per cassazione contro
la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna loro
inflitta dal giudice di primo grado per i reati di resistenza e lesioni
personali, riducendo la pena come da dispositivo, e lamentano
violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione
di colpevolezza.
I ricorsi sono inammissibili, in quanto, oltre che generici, siccome
ripetitivi delle censure formulate in sede di gravame, già esaminate e
respinte dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretendono di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova e la
corretta qualificazione del fatto e alla conferma del giudizio di
colpevolezza, operate dal giudice di merito in coerenza con l’accusa
contestata e con le risultanze acquisite e in maniera immune da profili
di manifesta illogicità della motivazione, attraverso un improprio
richiamo al materiale probatorio, non direttamente apprezzabile in
questa sede ovvero sollecitare una valutazione alternativa del fatto.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore
della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616
cpp, di E 1.000,00.
P.
Q.
in riferimento alla valutazione della prova, alla conferma del giudizio
M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di E 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 19/12/2013
Il
nsiglier est.
DEPOSITATA 1