Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8261 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8261 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC CHIARA N. IL 04/11/1988
avverso la sentenza n. 11063/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 19/12/2013

Fatto e diritto

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp., ha adeguatamente dato conto delle reagioni ostative al
riconoscimento delle generiche..
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2013

. Ahmetovic Chiara ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata
che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per il reato di cui
all’art.337 cp., riducendo la pena come da dispositivo, lamentando violazione di
legge e difetto di motivazione in riferimento all’eccessivo rigore della pena inflitta e
al diniego delle generiche.

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