Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8256 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8256 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASETTA FEDERICO N. IL 13/02/1961
avverso la sentenza n. 10879/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 19/12/2013
Fatto e diritto
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp., ha adeguatamente dato conto della graduazione della pena per effetto
della ritenuta continuazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2013
. Casetta Federico ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata
che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per il reato di cui
all’art.314 cp., lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento
all’eccessivo rigore della pena inflitta e determinazione dell’aumento per la
continuazione.