Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8252 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8252 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INCLETOLLI VITTORIO N. IL 18/08/1943
avverso la sentenza n. 3794/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 19/12/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Incletolli Vittorio ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per il reato ex art.73/5 DPR 309/90, e lamenta violazione
di legge e difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della
prova della destinazione allo spaccio della droga, alla conferma del
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte in ordine alla destinazione allo
spaccio della droga, della sussistenza dell’ipotesi criminosa
contestata, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di
fatto convergenti e rilevanti a tal fine, correttamente interpretando e
applicando i principi, più volte espressi dalla giurisprudenza di
questa Corte, di guisa che la motivazione non appare sindacabile in
questa sede, soprattutto quando il ricorrente tende, come nel caso in
esame, a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la
rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma 19/12/2013
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