Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 825 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 825 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AMBROGIO ALFONSO N. IL 03/03/1982
avverso la sentenza n. 73/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
27/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 11/11/2013
D’Ambrogio Alfonso ricorre avverso la sentenza 27.1.12 della Corte di appello di L’Aquila che ha
confermato quella in data 13.1.06 del Tribunale di Vasto, emessa all’esito di giudizio abbreviato,
con la quale è stato condannato, per il reato di tentato furto aggravato, alla pena di mesi otto di
reclusione ed € 150,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. , per omessa motivazione
Osserva la Corte che il motivo di ricorso viene avanzato per la prima volta in sede di legittimità,
avendo la difesa articolato motivi di appello in punto di responsabilità e di esclusione
dell’aggravante di cui all’art.625 n.2 c.p.
Pertanto il gravame deve essere ritenuto inammissibile, trovando la sua preclusione, come motivo
‘nuovo’, non dedotto in precedenza, nel disposto di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art.606
c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013
in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante ex art.62 n.4 c.p.