Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8245 del 23/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8245 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ET TALI HICHAM N. IL 10/05/1987
avverso la sentenza n. 14701/2011 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 23/01/2013

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Nessun
aumento di pena è stato applicato per l’aggravante di cui sopra, della quale non si è tenuto conto in
alcun modo non essendo stata in effetti contestata al ricorrente. Le doglianze di quest’ultimo hanno
quindi ad oggetto un fatto inesistente.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500, determinata in considerazione della natura del
provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende.
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di curo 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 23 gennaio 2013
Il Consigli

e teilsore

Ricorre il cittadino marocchino Et Tali (o Ettali) Hickam avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata con la pubblica accusa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n.309/90. Deduce vizio di motivazione ed
erronea applicazione dell’art. 80 c.1 lett. a) d.p.r. n.309/90, non risultando e non essendogli mai
stato contestato di aver ceduto sostanze stupefacenti a minorenni.

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