Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 824 del 16/11/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 824 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fronterrè Agostino, nato il 27/05/1984 a Modica

avverso la sentenza del 19/01/2017 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca
Zacco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 16/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania con la impugnata sentenza ha
integralmente confermato la sentenza 13/11/2015 con la quale il Tribunale di
Ragusa aveva dichiarato Fronterrè Agostino responsabile della violazione di cui
agli artt. 186 comma 2 lettera b), comma 2 bis e comma 2 sexies, nonché della
violazione di cui all’art. 187 comma 1 CdS (per aver guidato in stato di ebbrezza
alcolica e sotto l’effetto di sostanza stupefacente un’autovettura, fatto aggravato

notturne) e lo aveva condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di anni 1
e mesi 4 di arresto ed euro 5 mila di ammenda.

2.Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite difensore di fiducia,
propone ricorso l’imputato, denunciando vizio di motivazione in punto di
applicazione del disposto di cui all’art. 63 comma 4 c.p.. e di conseguente
determinazione del trattamento sanzionatorio.
Al riguardo, il ricorrente – dopo aver premesso che, secondo la
giurisprudenza di legittimità, in caso di concorso di più circostanze aggravanti ad
effetto speciale, incombe sul giudice uno specifico obbligo di motivazione – rileva
che il Tribunale di Ragusa – dopo aver effettuato un aumento di pena ex art. 63
comma 4 per la circostanza aggravante ad effetto speciale più grave – aveva
effettuato un secondo aumento per la restante aggravante, senza tuttavia
esporre le ragioni che l’avevano indotto ad eseguire tale secondo aumento (di
per sé facoltativo) nella misura indicata. Aggiunge il ricorrente che tale questione
era stata sottoposta alla Corte di appello, che tuttavia non l’aveva affrontata,
essendosi limitata a ritenere equo il trattamento sanzionatorio, determinato dal
giudice di primo grado.

3. Il ricorso – che sottende la questione di diritto, concernente le modalità
di applicazione degli aumenti di pena, previsti per l’aggravante dell’ora notturna
(dall’art. 186 comma 2 sexies e dall’art. 187 comma 1 quater) e per l’aggravante
dell’aver provocato un incidente (dall’art. 186 comma 2 bis e dall’art. 187
comma 1 bis) – è fondato.
3.1. Come è noto, l’art. 186 C.d.S., nella formulazione attualmente
vigente, – dopo aver previsto al comma 2 lettera b), il reato di guida sotto
l’influenza dell’alcol (con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 1,5
grammi per litro) – prevede: al comma 2 bis, l’aggravante ad effetto speciale
dell’aver provocato un incidente stradale (in presenza della quale, le sanzioni di
cui al comma 2 sono raddoppiate); e, al comma 2 sexies, l’ulteriore aggravante

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dall’aver cagionato un incidente e dal fatto di essere stato commesso in ore

ad effetto speciale dell’ora notturna (in presenza della quale l’ammenda prevista
dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà).
Pertanto, sia la disposizione di cui al comma 2 bis che la disposizione di
cui al comma 2 sexies fanno riferimento alle sanzioni previste dal comma 2 e,
quindi, indirettamente, al fatto reato in detto comma sanzionato.
Tale riferimento testuale non consente l’applicazione del disposto di cui
all’art. 63 comma 2 c.p. (in base al quale “Se concorrono più circostanze
aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l’aumento o la diminuzione di

precedente”), ma impone l’applicazione del disposto di cui all’art. 63 comma 4
c.p. (in base al quale “Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle
indicate nel secondo capoverso di questo articolo –

e, in particolare, più

circostanze ad effetto speciale – si applica soltanto la pena stabilita per la
circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla”).
Diversamente opinando, infatti, l’aumento per la seconda delle aggravanti
ad effetto speciale prese in considerazione verrebbe ad essere apportato (non
già sulla pena di cui al comma 2, bensì) sulla pena risultante dall’aumento per la
prima delle concorrenti aggravanti.
Precisamente: per effetto del descritto meccanismo – poiché l’art. 186
comma 2 lettera b prevede per il trasgressore l’arresto fino a 6 mesi e
l’ammenda da 800 a 3200 euro – la pena diviene quella dell’arresto da 10 giorni
ad 1 anno e dell’ammenda da 1.600 a 6400 euro, pena questa suscettibile di
aumento fino ad un terzo. E, poiché il trattamento sanzionatorio è determinato
alla stregua dell’aggravante ad effetto speciale, prevista dall’art. 186 comma 2
bis, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida risulta raddoppiata, assumendo una durata da 1 a 2 anni (in relazione
alla sanzione amministrativa non trova però applicazione l’aumento facoltativo
sino ad un terzo, che è limitato alle pene principali).
3.2. Considerazioni analoghe valgono per l’art. 187 C.d.S., che, sempre
nella formulazione attualmente vigente – dopo aver previsto al comma 1, il reato
di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti prevede: al comma 1 bis, l’aggravante ad effetto speciale dell’aver provocato un
incidente stradale (in presenza della quale, le pene di cui al comma 1 sono
raddoppiate); e, al comma 1 quater, l’ulteriore aggravante ad effetto speciale
dell’ora notturna (in presenza della quale l’ammenda prevista dal comma 1 è
aumentata da un terzo alla metà).
Precisamente: per effetto del descritto meccanismo – poiché l’art. 187
comma 1 prevede per il trasgressore l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e l’ammenda
da 1.500 a 6.000 euro – la pena diviene quella dell’arresto da 1 anno a 2 anni e

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pena si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione

dell’ammenda da 3.000 a 12.000 euro, pena questa suscettibile di aumento fino
ad un terzo. E, poiché il trattamento sanzionatorio è determinato alla stregua
dell’aggravante ad effetto speciale, prevista dall’art. 187 comma 1 quater, anche
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
risulta raddoppiata, assumendo una durata da 2 a 4 anni (anche in questo caso,
in relazione alla sanzione amministrativa, non trova applicazione l’aumento
facoltativo sino ad un terzo, che è limitato alle pene principali).
3.3. Tanto premesso in via generale, nel caso di specie, nel quale il reato

l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 187 comma 1 quater, ma il giudice
ha facoltà di aumentare la pena così definita sino ad un terzo.
Pertanto, il Tribunale di Ragusa – dopo aver affermato la penale
responsabilità dell’imputato in relazione ad entrambi i reati allo stesso contestati
(sia quello di cui all’art. 187 comma che quello di cui all’art. 186 comma 2 lettera
b) – in punto di trattamento sanzionatorio, ha correttamente ritenuto applicabile
il disposto di cui all’art. 63 comma 4 c.p., ma ha erroneamente applicato detto
disposto, in quanto, considerati i parametri di cui all’art. 133 c.p., ha stimato
equo condannare il Fronterrè alla pena finale di anni 1 e mesi 4 di arresto ed
euro 5000 di ammenda, così determinata:
– pena base per il reato di cui all’art. 187 comma 1, in concreto più grave:
mesi 7 e giorni 15 di arresto ed euro 2000 di ammenda;
– raddoppiata ad anni 1 e mesi 3 di arresto ed euro 4000 di ammenda per
effetto della circostanza aggravante ad effetto speciale dell’aver provocato un
incidente;
– aumentata ad anni 1 e mesi 3 di arresto ed euro 4500 di ammenda per
la rimanente circostanza aggravante ad effetto speciale dell’ora notturna;
– aumentata, per la continuazione con il reato di guida in stato di
ebbrezza, alla pena finale di anni 1 e mesi 4 di arresto ed euro 5000 di
ammenda.
Il Tribunale di Ragusa, quindi, si è avvalso della facoltà di aumentare
l’ammenda (da 4000 a 4500 euro) per effetto della circostanza aggravante
dell’ora notturna, ma non ha motivato, come pur avrebbe dovuto, detto
aumento. Invero, secondo orientamento consolidato di questa Corte (cfr, tra le
più recenti, Sez. 3, sent. n. 40765 del 30/04/2015, Brutto, Rv. 264904), l’art. 63
comma 4 c.p. conferisce al giudice, in presenza di più circostanze ad effetto
speciale, la facoltà di operare un secondo aumento di pena, prevedendo
implicitamente, tuttavia, a carico dello stesso, l’obbligo di indicare le ragioni per
le quali eventualmente ritenga di eseguire detto secondo aumento. E,
nonostante la specifica doglianza formulata nell’atto di appello, detta carenza

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più grave è quello di cui all’art. 187 comma 1, trova applicazione soltanto

motivazionale non è stata colmata dalla Corte territoriale nella impugnata
sentenza.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che, previa esclusione
dell’arbitrario aumento di euro 500 di ammenda per l’ulteriore aggravante
speciale dell’ora notturna, va rideterminato nei termini indicati in dispositivo.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio che ridetermina in anni uno e mesi tre di arresto ed euro 4.000,00
di ammenda.
Così deciso il 16/11/2017.
Il Consiglieri estensore
Pasqu

ianniti

Il Presidente
Francesco $jip Ciampi

P.Q.M.

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