Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 824 del 11/11/2013

Penale Ord. Sez. 7 Num. 824 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AA
BB

avverso la sentenza n. 747/2012 TRIBUNALE di ASTI, del 13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

AA e BB ricorrono avverso la sentenza 13.11.12, emessa dal G.i.p. del
Tribunale di Asti ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di
concorso in furto aggravato in abitazione, concesse attenuanti generiche con il criterio della
equivalenza anche riguardo alla contestata recidiva, la pena di anni uno di reclusione ed € 400,00 di
multa ciascuno.

identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. in quanto la motivazione non
corrisponde .
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento al contenuto della comunicazione
della notizia di reato e alle dichiarazioni degli stessi imputati in sede di interrogatorio di garanzia.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmer te, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013

DEMOSI TA TA
IN CANCELLERIA

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di

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