Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 823 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 823 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
LLESHAJ RUDIN, nato in Albania l’ 1/3/1976

avverso l’ordinanza del 28/7/2015 del Tribunale di Milano in sede di riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere °ronzo De Masi;
sentita/lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Elisabetta Valeri, in sostituzione, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei
motivi del ricorso.

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 28/7/2015, rigettava la richiesta di riesame
presentata nell’interesse di LLESHAJ RUDIN, di nazionalità albanese, avverso l’ordinanza di
applicazione della custodia cautelare in carcere emessa il 7/7/2015 dal G.I.P. del medesimo
Tribunale, a seguito dell’intervenuto annullamento della sentenza della Corte di Appello di
Milano che, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 23/4/2010, aveva confermato

medesimo ascritti, la pena di anni nove di reclusione.
Il LLESHAJ ricorre per la cassazione dell’ordinanza denunciando, con il primo motivo,
violazione di legge, ex art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione al principio di eguaglianza di cui
all’art. 3 Cost., nonchè mancanza di motivazione, ex art. 606, lett. e), c.p.p., in ordine alla
misura cautelare disposta, a seguito di incidente di esecuzione, sul rilievo che la stessa Corte
di Appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rimesso in termini il coimputato
MARKU KELLER, al fine di proporre impugnazione avverso la medesima sentenza del Tribunale
di Milano del 23/1/2010, senza che fosse disposta nei confronti del medesimo l’ordinanza
applicativa della custodia cautelare in carcere, circostanza invece del tutto trascurata dal
Giudice del Riesame.
Il ricorrente, con il secondo motivo, denuncia violazione di legge, ex art. 606, lett. b), c.p.p.,
in relazione all’art. 143 c.p.p., e connesso vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, della
quale aveva chiesto al Tribunale di Milano la declaratoria di inefficacia per omessa traduzione
del provvedimento custodiale in lingua albanese, nonostante che l’originaria ordinanza del
7/7/2008, disponente la misura cautelare, fosse stata notificata al difensore d’ufficio e tradotta
nella lingua d’origine dell’allora indagato. Evidenzia la difesa che anche in altro procedimento
presso la Procura della Repubblica di Lecco, il LLESHAL all’udienza di convalida dell’arresto,
era stato coadiuvato da un ) interprete, Eglantina Paolozzi, proprio in ragione della mancata
conoscenza della lingua italiana.
Il ricorrente, con il terzo motivo, denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge
penale, ex art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., e connesso vizio
motivazionale, per aver il Giudice del Riesame respinto la richiesta di riesame mediante il
mero richiamo alla gravità dei reati ed alla abitudini di vita del prevenuto, nonostante la
sopravvenuta modifica dell’art. 274 c.p.p. ad opera della L. n. 47/2015, che ha recepito i
principi da ultimo affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 48/2015, avendo così
del tutto trascurato di considerare che i fatti contestati all’imputato risalgono all’anno 2008.

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all’imputato, giudicato in contumacia, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 legge stupefacenti al

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito riportate.
Il LLESHAJ si duole, sotto il profilo della

violazione di legge e del vizio motivazionale,

nonchè richiamando il principio costituzionale dell’ eguaglianza, per il fatto che la misura
cautelare è stata disposta soltanto nei suoi confronti, e non anche nei confronti del

funzione di giudice dell’esecuzione, ha rimesso in termini, al fine di proporre impugnazione
avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 23/4/2010, che ha dichiarato entrambi gli
imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti.
La censura non ha pregio in quanto, dal complesso delle argomentazioni svolte dal Tribunale
del Riesame a sostegno del proprio convincimento, restano disattese, per implicito, quelle
deduzioni che, pur non essendo state espressamente confutate, sono tuttavia incompatibili con
la decisione adottata.
Il ricorrente nel richiamare, peraltro impropriamente, il principio costituzionale, non ha
affatto precisato se la posizione del coimputato fosse, oltre che oggettivamente,
soggettivamente paragonabile a quella sua personale, essendo imprescindibile ai fini qui
considerati l’esame delle specifiche posizioni di ciascun prevenuto, ognuna delle quali
suscettibile di autonoma valutazione, per verificare la necessità di adottare e/o mantenere la
misura cautelare.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del
vizio di motivazione, del fatto che nell’ impugnata ordinanza del Tribunale di Milano che ha
respinto l’istanza di riesame, viene escluso ogni rilievo della dedotta mancanza di traduzione,
in lingua albanese, del provvedimento applicativo della misura cautelare in carcere, notificato
all’imputato il 6/7/2015, con conseguente violazione ex art. 143 c.p.p. del diritto di difesa.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che anche dal nuovo testo dell’art. 143 c.p.p.
(comma 4) e come, del resto, già evidenziato nella Direttiva 210/64/UE, in attuazione della
quale con il D.Lgs. n. 32/2014 è stata modificata la suindicata norma processuale, non è
previsto per lo straniero il diritto “assoluto” alla nomina di un interprete o alla traduzione degli
atti, ma solo quando ciò sia necessario per consentirgli di comprendere le accuse che gli
vengono mosse e di potersi, quindi, difendere.
Tale obbligo, pertanto, non ricorre quando lo straniero comprende la lingua italiana
Rimane, quindi, applicabile la giurisprudenza, ormai consolidata, secondo cui il riconoscimento
del diritto all’assistenza dell’interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e
imprescindibile, dal mero “status” di straniero od apolide, ma richiede l’ulteriore presupposto,
in capo a quest’ultimo, dell’accertata ignoranza delle lingua italiana (Sez. 3, n. 11514 del
27/2/2015,Rv. 262980).

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coimputato, nel medesimo procedimento, MARKU KELLER, che la Corte di Appello di Milano, in

Orbene, il Tribunale di Milano – come del resto risulta dagli atti, consultabili dalla Corte
essendo denunciata la violazione di norme processuali, in quanto giudice anche del fatto – ha
argornentatamente ritenuto che il LLESHAJ conosceva la lingua italiana ed a tal fine ha
segnalato: che l’imputato è stabilmente dimorante sul territorio nazionale, come riconosciuto
nella stessa richiesta di riesame laddove si afferma che l’odierno ricorrente “ha sempre fatto
ritorno nel territorio italiano … indice indiscusso del suo radicamento nel territorio”; che la
nomina dell’interprete in altro procedimento, incardinato nelle forme del rito direttissimo
davanti al Tribunale di Lecco, si è basata sulle mere dichiarazioni dell’imputato, insuscettibili in

processuale legate al rito; che attraverso la notificazione della originaria ordinanza custodiale
del 7/7/2008 all’allora difensore d’ufficio, tradotta nella lingua d’origine, il LLESHAJ è stato
reso edotto delle esigenze cautelari; che la proposizione della istanza dì riesame anche per
ragioni attinenti al merito della misura cautelare sana eventuali nullità dell’ordinanza
impugnata.
Orbene, quanto a tale ultimo profilo, questa Corte ha chiarito che la proposizione della richiesta
di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente
all’omessa traduzione dell’ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall’indagato
alloglotta, anche a seguito della riformulazione dell’art. 143 c. p. p., nel caso in cui
l’impugnazione non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione ovvero per
formulare ulteriori questioni pregiudiziali di carattere strettamente procedurale

(Sez. 3, n. 7056 del 27/01/2015, Rv. 262425).
Ebbene, nel caso di specie, il LLESHAJ, con l’istanza di riesame, ha dedotto anche la
mancanza dei presupposti ex art. 272 ss. c.p.p. legittimanti l’applicazione della misura
cautelare, il che rende privo di concreto rilievo l’omessa traduzione nella lingua dell’imputato.
Il ricorrente, con il terzo motivo di doglianza, lamenta violazione della legge penale e vizio
motivazionale dell’ordinanza impugnata, per aver il Giudice del Riesame fatto mero richiamo
alla gravità dei reati ed alle abitudini di vita del prevenuto, al fine di ricavare la sussistenza del
pericolo di reiterazione di reati, senza tenere conto della modifica dell’art. 274 c.p.p., ad opera
della L. n. 47/2015, nonché dei principi da affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n. 48/2015 e del dato incontovertibile che i fatti contestati all’imputato risalgono all’anno
2008.
Ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe dovuto individuare in modo particolarmente
specifico e dettagliato gli elementi atti a cogliere l’attualità del pericolo di reiterazione
criminosa e le ragioni dell’ adeguatezza della sola misura più afflittiva a soddisfare le esigenze
cautelari perseguite.
Giova osservare che le prime decisioni intervenute dopo la entrata in vigore della L. n.
47/2015, hanno chiarito che le modifiche apportate dalla predetta novella agli artt. 274 e 292
c.p.p., contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrente, non vanno ritenute
innovative, essendosi il Legislatore limitato ad esplicitare, sia pure con particolare rigore, ciò
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quella sede di ulteriori approfondimenti, attese le esigenze di spiccata semplificazione

che era già desumibile dalle corrispondenti disposizioni previgenti, come interpretate dalla
giurisprudenza riguardante le esigenze cautelar’ per reati risalenti nel tempo (Sez. 6, n.
40978 del 15/9/2015, Rv. 264657; Sez. 6, n. 46606 del 1/10/2015; Sez. 6, n. 42630 del
18/9/2015, non massimate).
In ogni caso, la L. n. 47/2015 non si applica alle fattispecie cautelari precedenti alla data
dell’8/5/2015, data di entrata in vigore della novella, nelle quali si discuteva di pericoli di
recidiva e di fuga (Sez. 4, n. 24861 del 21/5/2015, Rv. 263727), di esigenze cautelar’ (Sez.
4, n. 28153 del 18/6/2015, Rv. 264043) e della scelta della misura più adeguata per i reati

Orbene, questa Corte ha avuto modo di precisare che “qualora sia stata applicata la misura
della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell’art. 275, comma terzo, c. p. p., non è
necessario che l’ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso
dalla commissione del fatto, così come richiesto dall’art. 292, comma secondo, lett. c), dello
stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art.
275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelarì salvo prova contraria; tuttavia, il
giudice è tenuto a valutare se tale presunzione non possa essere vinta proprio dal distacco
temporale intervenuto dai fatti laddove lo stesso, per la sua significativa durata e per la
combinazione con altri fattori soggettivi ed oggettivi, possa dare dimostrazione della
insussistenza delle esigenze cautelari” (Sez. 3, n. 33037 del 15/7/2015, Rv. 264190).
Giova evidenziare che il delitto di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309/1990, contestato al ricorrente,
è ricompreso fra quelli indicati dall’art. 275, c. 3 c.p.p. e che la risalenza dell’attività illecita,
in assenza di oggettivi sintomi di resipiscenza o di dissociazione dal contesto illecito di
riferimento, non è di per sé circostanza incompatibile con il pericolo di recidiva, sicchè il
giudizio valutativo operato dal Tribunale del Riesame circa la concreta attualità del pericolo di
reiterazione dei reati, a fronte di una serie di dati oggettivi, ricavati non solo dalle modalità del
fatto reato, ma anche dall’appartenenza ad un gruppo organizzato, dalla reiterazioni di reati
di narco-traffico, dalla conseguente professionalità del

modus operandi,

traendo l’imputato

dall’attività illecita i mezzi di sostentamento, appare dotato di una motivazione adeguata in
ordine all’attualità delle esigenze cautelari.
Nell’impugnata ordinanza altresì si evidenzia l’assenza di elementi specifici dai quali ricavare
che le esigenze cautelar’ possono essere soddisfatte anche con altre e meno afflittive misure
stante, àppunto, la gravità delle imputazioni ed il connesso concreto pericolo di fuga, la pena
potenzialmente irrogabile (con la sentenza del Tribunale di Milano del 23/4/2010 è stata
irrogata la pena di 9 anni di reclusione e l’imputato è stato rimesso in termini per proporre
appello), l’assenza di fissa dimora del LLESHAJ, le conoscenze e gli appoggi logistici, idonei a
sottrarre il prevenuto alle ricerche, già latitante per sei anni, le sue disponibilità economiche
sufficienti a garantirgli di muoversi liberamente sul territorio,

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come dimostrato dai timbri

aggravati ex art. 7 L. n. 203 del 1991 (Sez. 6, n. 27544 del 16/6/2015, Rv. 263942).

presenti sul passaporto e dalla circostanza che il medesimo imputato già si è sottratto
all’esecuzione della ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti nel 2008.
Riguardo ai limiti entro i quali la Corte

può esercitare

il sindacato di legittimità sulla

motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, nei casi in cui sia
denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal
Tribunale del Riesame, deve rilevarsi che, secondo un orientamento assolutamente
consolidato, che appare attuale anche all’esito delle modifiche normative che hanno interessato
l’art. 606 c.p.p. (cui l’art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), va richiamato il principio in virtù

c. p. p.. attiene alla verifica dell’adempimento, da parte del giudice di merito, degli obblighi
impostigli dall’art. 292 stesso codice.
Il ricorrente peraltro non ha allegato alcun elemento di novità, fatta eccezione del dato
temporale, idoneo ad imporre la rivalutazione del quadro cautelare,

aliquid novi che, in via

esemplificativa, può essere rappresentato dal comportamento processuale, dal
comportamento tenuto nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, ed ancora, da
comportamenti successivi ai fatti che valgano a costituire serio sintomo di un mutamento dello
stile di vita dell’interessato sicchè, in assenza di alcuna utile indicazione al riguardo, non
hanno perso di attualità le esigenze cautelari già considerate dal GIP del Tribunale di Milano, in
relazione sia all’attualità del pericolo di reiterazione delle condotte criminose, sia alla scelta
della misura cautelare, dovendosi con ciò ragionevolmente ritenere, secondo quanto si legge
nella ordinanza del Giudice del Riesame, che una misura meno afflittiva sarebbe inadeguata
ad evitare la reiterazione di siffatte condotte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/11/2015.

del quale il sindacato della cassazione circa la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 273 e 274

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