Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 823 del 16/11/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 823 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CRISTOFARO NICOLA nato il 24/07/1989 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO

avverso la sentenza del 07/01/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per
IL P.G. conclude per l’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello competente
limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Data Udienza: 16/11/2017

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 7.1.2014 la Corte di appello di Ancona ha confermato la
sentenza di primo grado che, in sede di giudizio abbreviato, riconosciute le
attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente di rito, ha condannato

multa per la illecita detenzione di gr. 788,69 di cannabis.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso personalmente l’imputato,

lamentando l’illegalità della pena a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte
costituzionale.

3. Il ricorso è fondato.
A seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, recante
declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30
dicembre 2005 n. 272, è stato ripristinato in materia di stupefacenti il diverso
regime sanzionatorio originariamente previsto rispettivamente per le droghe c.d.
pesanti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990) e per quelle c.d. leggere (art.
73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990).
Da ciò discende che nel caso di droghe leggere, cui ora si applicano limiti
edittali più favorevoli, la pena calcolata sulla base dei canoni dichiarati
incostituzionali deve considerarsi illegittima e che la stessa deve essere dunque
rideterminata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., tenendo conto dei
ripristinati limiti edittali (Sez. U. n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205).

4. Nella specie la sentenza impugnata, emessa prima della pubblicazione
della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, ha confermato la pena
irrogata dal primo giudice, in relazione alla illecita detenzione di cannabis (droga
leggera), sulla base della normativa dichiarata incostituzionale, con la
conseguenza che, trattandosi di pena illegale, nel caso si impone l’annullamento
della sentenza, con rinvio al giudice di merito al fine di rideterminare il
trattamento sanzionatorio alla luce dei nuovi limiti edittali previsti dalla
fattispecie di reato in contestazione.

2

Nicola De Cristofaro alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 12.000 di

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’appello di Perugia.
Così deciso il 16 novembre 2017

dro Ranaldi

Il Presidente
Francesco

ria Ciampi

re estensore

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