Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 823 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 823 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MN LUIGI N. IL 25/09/1957
avverso la sentenza n. 3899/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BOLZANO, del 16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 11/11/2013
De Min Luigi ricorre avverso la sentenza 16.1.13, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bolzano ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di cui all’art.624-bis c.p.,
previa esclusione delle contestate aggravanti e riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva, la pena di mesi otto di reclusione ed C 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
momento che, per l’obbligatorietà dell’aumento di pena, previsto dal comma 5, occorreva la
contestazione — che non vi era stata — di uno dei delitti di cui all’art.407, comma 2, lett.a) c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti (la recidiva è stata ritenuta, implicitamente, facoltativa e la pena,
determinata correttamente, è risultata inferiore a quella che il ricorrente indica nel gravame) e,
dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013
comma 1, lett.b) c.p.p. per essere stata erroneamente ritenuta la recidiva di cui all’art.99 c.p. dal