Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8228 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8228 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OtriiiE PATRICIA JOSEPH N. IL 26/03/1974
avverso la sentenza n. 908/2006 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 19/12/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Ohue Patricia Josepf ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per i reati ex art.73/1 DPR 309/90, e lamenta violazione
di legge e difetto di motivazione in riferimento alla mancata

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, della sussistenza dell’ipotesi
criminosa contestata, della esclusione della minima offensività della
condotta criminosa, indispensabile requisito per l’accesso al beneficio
ex art.73/5 cit., correttamente interpretando e applicando i principi,
più volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che
la motivazione non appare sindacabile in questa sede, soprattutto
quando il ricorrente tende, come nel caso in esame, a sollecitare un
non consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale
probatorio C

CLM-41,W, 1,1

AlUtAXP

o52, -r4.0.ikc~,t0

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,

applicazione della ipotesi attenuata.R.JILARAA0(44~,

di 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Romatt/12/2013
Il C nsigliere est.

DEPOUITATA1
IN CANCELLERIA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA