Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8228 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8228 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OtriiiE PATRICIA JOSEPH N. IL 26/03/1974
avverso la sentenza n. 908/2006 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 19/12/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Ohue Patricia Josepf ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per i reati ex art.73/1 DPR 309/90, e lamenta violazione
di legge e difetto di motivazione in riferimento alla mancata
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, della sussistenza dell’ipotesi
criminosa contestata, della esclusione della minima offensività della
condotta criminosa, indispensabile requisito per l’accesso al beneficio
ex art.73/5 cit., correttamente interpretando e applicando i principi,
più volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che
la motivazione non appare sindacabile in questa sede, soprattutto
quando il ricorrente tende, come nel caso in esame, a sollecitare un
non consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale
probatorio C
CLM-41,W, 1,1
–
AlUtAXP
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Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
applicazione della ipotesi attenuata.R.JILARAA0(44~,
di 1.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Romatt/12/2013
Il C nsigliere est.
DEPOUITATA1
IN CANCELLERIA