Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8224 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8224 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IURLARO FRANCESCO N. IL 09/10/1991
avverso la sentenza n. 1212/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 19/12/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Iurlaro Francesco ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per i reati ex art.73/1 DPR 309/90, eliminando le pena
accessione, e lamenta difetto di motivazione in riferimento alla
valutazione della prova della destinazione allo spaccio e non ad uso
alla determinazione della pena.

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte in ordine alla destinazione allo
spaccio della droga, della sussistenza dell’ipotesi criminosa
contestata, della esclusione della minima offensività della condotta
criminosa, indispensabile requisito per l’accesso al beneficio ex
art.73/5 cit.,nonché della congruità del trattamento sanzionatorio,
correttamente interpretando e applicando i principi, più volte espressi
dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la motivazione non
appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando il ricorrente
tende, come nel caso in esame, a sollecitare un non consentito riesame
del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.
P.

Q

2

M.

proprio della droga, alla mancata applicazione della ipotesi attenuata,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
1.000,00 in favore della
delle spese processuali e della somma di
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma4/12/2013
Sigliere est.

Il IPresidente

Il

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