Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8221 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8221 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA GIANLUCA N. IL 21/11/1982
avverso la sentenza n. 1847/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 25/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 19/12/2013
Fatto e diritto
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp, e dell’art.69 cp.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2013
1. Bevilacqua Gianluca ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per i
reati ex artt.337-582 cp lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento all’eccessivo rigore della pena inflitta e al giudizio di comparazione tra
circostanze di segno diverso.