Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 822 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 822 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KORABI RACHID N. IL 25/08/1985
avverso la sentenza n. 4072/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
25/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

Korabi Rachid ricorre avverso la sentenza 25.8.12, emessa dal Tribunale di Torino ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di cui all’art.624-bis c.p., la pena di
mesi otto di reclusione ed C 180,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.e) c.p.p. per mancanza dì motivazione circa la mancata concessione del beneficio di

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti ( che non prevedeva la concessione del beneficio di cui
all’art.163 c.p., peraltro anche espressamente negato dal giudice, alla luce dei criteri di cui
all’art.133 c.p., per averne l’imputato usufruito con sentenza 4.5.12, irr.le il 5.7.12) e, dall’altro, ha
escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013

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cui all’art.163 c.p., in assenza di precedenti penali ostativi

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