Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8219 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8219 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSANO ORONZO N. IL 27/05/1972
avverso la sentenza n. 1110/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 19/12/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Russano Oronzo ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per i reati ex artt.385-110-337 cp., e ne denuncia la
nullità per violazione di legge e per mancanza o manifesta illogicità
della motivazione in riferimento alla valutazione della prova del
colpevolezza e al diniego delle generiche.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova del
concorso, la corretta qualificazione giuridica dei fatti e il mancato
riconoscimento delle generiche, operate dai giudici del merito in
coerenza con l’accusa contestata e con le risultanze acquisite e in
maniera immune da profili di manifesta illogicità della motivazione,
attraverso un improprio richiamo al materiale probatorio, non
direttamente apprezzabile in questa sede e una valutazione alternativa
della prova.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 1.000,00.
P.
Q.
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 19/12/2013
n
concorso nel reato ex art.337cp., alla conferma del giudizio di