Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8215 del 23/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8215 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VILLANI GIOVANNI ANTONINO N. IL 04/03/1974
avverso la sentenza n. 498/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 23/01/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Villani Giovanni Antonino ricorre per cassazione contro la sentenza
indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del
giudice di primo grado per il reato ex art.73/5 DPR 309/90, e ne
denuncia la nullità per violazione di legge e per mancanza o manifesta
illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione della
giudizio di colpevolezza.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova,
operati dal giudice di merito in coerenza con l’accusa contestata e con
le risultanze acquisite e in maniera immune da profili di manifesta
illogicità della motivazione, attraverso un improprio richiamo al
materiale probatorio, non direttamente apprezzabile in questa sede.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 23/1/2013
Il C

igliere est.

residente

prova della destinazione allo spaccio della droga, e alla conferma del

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