Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8213 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8213 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
RENNELLA CASTRESE N. IL 10/07/1966
avverso il provvedimento n. 1227/2007 TRIBUNALE di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, del 09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
Rennella Castrese propone istanza di rimessione del processo pendente nei suoi
confronti di fronte al Tribunale di S. Maria Capua Vetere , in ordine ai reati di cui agli
artt 110, 81 cpv,, 319, 321 cp ; 378 cp ; 326 cp ; 368 cp ; 640, 479 , affermando che
si tratti di reati in relazione ai quali la persona offesa è la Procura della Repubblica di
S. Maria Capua Vetere , segnatamente in ordine alla contestata rivelazione di
liste testi depositate compaiono i nomi di innumerevoli dipendenti della Procura
nonché di diversi Sostituti procuratori , con i quali lo stesso Rennella ha espletato
servizio. Sussistono dunque i presupposti della rimessione , essendosi creato tra
l’ufficio del pubblico ministero e l’imputato un clima di tensione e di esacerbata
contrapposizione. Illuminanti , in tale prospettiva, sono le dichiarazioni rese dai
Marescialli Natale, Gallucio e Marsilio ;
L’istanza va dichiarata inammissibile , in quanto basata su motivi manifestamente
infondati . La circostanza che i reati contestati siano stati commessi , secondo la
prospettazione accusatoria , in connessione con le funzioni espletate dal Rennella
presso la Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere e la circostanza che
svariati dipendenti e magistrati della Procura siano stati chiamati a testimoniare non
possono considerarsi idonee ad incidere sulla serenità dei rappresentanti della
pubblica accusa e dei testimoni e comunque a turbare lo svolgimento del processo
,pregiudicando la libera determinazione delle persone che vi partecipano, o a
determinare motivi di legittimo sospetto.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del richiedente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle
spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di
euro duemila.
Così deciso in Roma il 19-12-13 .

segreto d’ufficio e alla corruzione. In quest’ottica , occorre considerare che nelle

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