Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8212 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8212 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

t3/9 9o77/
BL—ASOTTI MANUELA N. IL 30/03/1965
avverso la sentenza n. 5164/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

Balsotti Manuela ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Firenze , in data 15-11-12 , che ha confermato , in punto di
responsabilità , la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per il reato di cui all’art 388 cp , commesso in Montespertoli fino al
mese di ottobre 2006.
La ricorrente deduce vizio di motivazione in merito alla sussistenza del reato poiché
la Balsotti non aveva mai rifiutato di far vedere al padre il bambino ma era stato
quest’ultimo a rifiutare di andare con lui, come confermato dal teste Laudemi , stante
l’inesistenza di rapporti fra padre e figlio.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come la risposta negativa e puntuale ai telegrammi dell’ex
compagno; la barriera di silenzio circa gli spostamenti del bambino , quando doveva
essere preso dal padre ; la mancata partecipazione della donna ai proposti inconri di
mediazione familiare abbiano impedito di fatto al Tommaso qualsiasi contatto con il
figlio.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
PQM
Visti gli artt 610, 611 , 615 co 2 e 616 cpp
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13 .

OSSERVA

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