Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8211 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8211 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROTOLO MAXIMILIANO N. IL 29/11/1971
avverso la sentenza n. 2335/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
Rotolo Maximiliano ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Firenze, in data 11-5-12, che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt 337 e
582-585 cp , commessi in Livorno il 5-4-09.
Il ricorrente deduce violazione dell’art 192 cpp e vizio di motivazione in ordine alla
limitandosi a reagire, divincolandosi , all’accompagnamento in Questura , che era
ingiustificato perché egli era già stato identificato e non aveva commesso alcun
reato. Anch’egli ha inoltre riportato lesioni, rovinando a terra, nell’occorso ,
insieme a uno degli operanti, che ha anch’egli subito lesioni, di natura quindi
accidentale. La pena è poi eccesiva ed ingiustificatamente il giudice ha negato le
attenuanti generiche.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come l’imputato, accompagnato negli uffici di p.g. , in
quanto, essendo in stato di ubriachezza, aveva molestato gli avventori di un locale
e rifiutato di fornire le proprie generalità agli operanti, abbia ingaggiato con questi
ultimi una violenta colluttazione , cagionando così lesioni ad uno degli agenti.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel

responsabilità poichè egli non ha ostacolato alcuna attività dei pubblici ufficiali,

caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti
penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle

PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-12-13 .

ammende.

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