Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 821 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 821 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALAZZI PAOLO N. IL 08/10/1942
avverso la sentenza n. 22/2009 TRIBUNALE di CHIETI, del
22/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

Palazzi Paolo ricorre avverso la sentenza 22.12.11 del Tribunale di Chieti che ha confermato quella
in data 18.11.08 del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, per il reato di cui
all’art.582 c.p., alla pena € 300,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita
parte civile.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

certificato medico redatto solo allorché gli agenti erano intervenuti ed erano trascorse ormai due ore
dal fatto, per cui la ricostruzione dei fatti ad opera della parte civile era da ritenersi quantomeno
fantasiosa e non era stato superato il limite dell”oltre ogni ragionevole dubbio’, anche perché le
dichiarazioni della p.o., atteso il rancore esistente tra le rispettive famiglie, avrebbero dovuto essere
sottoposte a rigorosi riscontri, mentre invece le dichiarazioni degli altri testi di accusa erano state
profondamente incongrue.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tali precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo il giudice di secondo grado, con motivazione congrua ed immune da profili di
illogicità o contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Palazzi riposi sulle
dichiarazioni della p.o. Ottaviani Riziero — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata —
corroborate dagli esiti del certificato medico attestante , con prognosi di dieci giorni, lesioni — ha evidenziato ancora il giudice
di appello — del tutto compatibili con quanto narrato dall’Ottaviani, di essere cioè stato colpito
dall’odierno ricorrente sia con un ombrello che dal portone d’ingresso dello stabile sbattutogli
contro il corpo volontariamente dal Palazzi.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per essere il giudizio di responsabilità basato sulle risultanze di un

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 11 novembre 2013

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