Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8208 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8208 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEVERINI ROBERTO N. IL 20/02/1969
avverso la sentenza n. 1708/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

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OSSERVA
Severini Roberto ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Ancona, in data 30-10-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’ad 368 cp
, commesso in Castelraimondo il 4-9-06.
Il ricorrente deduce violazione dell’art 368 cp poiché gli assegni di cui il Severini
medesimo” e portati all’incasso da terzi. Dunque il soggetto falsamente incolpato,
La Spina Filippo, non era assolutamente identificabile come prenditore poichè non
vi erano girate di quest’ultimo. Manca anche il dolo del reato di calunnia poiché il
Severini , che aveva emesso numerosi assegni, nell’esercizio della propria attività
imprenditoriale, intestandoli a “me medesimo”, senza annotare sulle matrici la loro
destinazione, non ricordando che fine avessero fatto i titoli in questione, ne
denunciò lo smarrimento. E comunque, oltre alla parola della persona offesa, non
esistono prove che sia stato il Severini a consegnare al La Spina i tre assegni.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come Il Severini abbia spiegato le ragioni della denuncia in
modo incompatibile con il contenuto della denuncia stessa , asserendo di aver
compilato diversi assegni “a me medesimo”, destinati a propri fornitori e di non
aver conservato il ricordo della loro effettiva sorte mentre nella denuncia si parla di
smarrimento in luogo imprecisato e sconosciuto . Sul fatto di non averli consegnati
al La Spina il Severini è smentito dal Paganelli.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .

denunciò lo smarrimento vennero emessi dall’imputato con la dicitura “a me

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13 .

Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp

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