Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8200 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8200 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORSARO UGO N. IL 17/06/1963
CORSARO VINCENZO N. IL 21/05/1962
avverso la sentenza n. 1175/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
Corsaro Ugo e Vincenzo ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte d’appello di Palermo, in data 3-4-13, che ha dichiarato non doversi procedere
in ordine al reato di cui all’art 368 cp , ascritto agli imputati , perché estinto per
prescrizione.
Deducono nullità della sentenza per omessa fissazione dell’udienza, con
al’insussistenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito.
Il primo motivo è inammissibile. A prescindere infatti dalla sua fondatezza o meno,
occorre rilevare come l’accoglimento della doglianza determinerebbe una pronuncia
di annullamento con rinvio, con conseguente prosecuzione del processo di fronte al
giudice di merito. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l’obbligo di
immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. Un.28-11-2001 ,
Cremonese, Cass. pen 2002, 1308, secondo cui la sussistenza di una nullità di
ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l’inevitabile
rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell’immediata
applicabilità della causa estintiva ; v. anche Sez. Un. 21-10-92 Marino, Cass. pen.
1993, 1393; Cass 23-1-97, Bornigia , C. E. D. Cass n. 208673; Cass 24 -6- 96,
Battaglia, C.E.D. Cass . n.205548). Né, d’altronde, è possibile , in questa sede, fare
applicazione del disposto dell’art 129 cpv cp , comportando la valutazione afferente
all’emergere, in termini di evidenza , di una delle situazioni ivi previste un
apprezzamento di fatto precluso al giudice di legittimità.
li secondo motivo è generico. L’ad 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito
difetta nel caso di specie. li ricorrenti , infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle
argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indice, alcun modo le
ragioni per le quali il giudice avrebbe dovuto pervenire ad una decisione di
proscioglimento basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua
mancata commissione da parte dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento
soggettivo, alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o
, in genere, alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato. Né i
ricorrente indica nn alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del
giudicante da cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità
dell’art 129 cpv cpp .

conseguente notifica dei relativi avvisi , e mancanza di motivazione in merito

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
dek ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i$ ricorrentt al pagamento delle
i Ael.
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13.

PQM

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