Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 820 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 820 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CATANIA Vincenzo, nato a Catania il 26/6/1968

•avverso l’ordinanza del 24/2/20151 dal Tribunale di Catania in sede di riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere °ronzo De Masi;
sentita/lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Gabriele Mazzotta , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Maria Chiaramonte che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso .

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di Catania, pronunciandosi sulla richiesta di riesame
presentata nell’interesse di CATANIA Vincenzo, indagato per i reati di cui agli
articoli 74 e 73 legge droga, per aver fatto parte di un’associazione finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti aggravata dalla circostanza di cui all’art. 4 L. n.
146/2006 “per avere commesso un reato transnazionale, trattandosi di reato
commesso da un gruppo criminale organizzato con attività illecite di
preparazione, pianificazione o controllo realizzate in più di uno Stato’, fino al

continuato di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana fino
al mese di ottobre del 2014 (Capo B-bis), dichiarava

nulla l’ordinanza di

custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale il
5/2/2015, limitatamente alle circostanze aggravanti della qualità di
organizzatore e promotore dell’associazione, e del carattere transazionale del
reato, di cui alla contestazione del Capo A, e !a confermava nel resto.
Il CATANIA ricorre denunciando violazione di legge e vizio della motivazione in
ordine alla partecipazione all’associazione a delinquere ipotizzata a suo carico,
.assumendo che il Tribunale è incorso in evidenti errori nella ricostruzione delle
vicende del sodalizio criminale, che manca la prova di un elemento essenziale,
ovvero dell’elemento psicologico che si sostanzia nella c.d. affectio sgocietatis
integrante il dolo specifico richiesto dall’art. 74 legge stupefacenti, come
pacificamente affermato anche nella giurisprudenza di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sono palesemente insussistenti i

vizi di motivazione denunciati, perché il

Tribunale territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive e ha
dato conto del proprio convincimento, sulla base di tutti gli elementi a
disposizione, in modo esauriente, argomentando circa la gravità degli indizi e
circa l’insussistenza della dedotta debolezza del costrutto indiziario, critica
basata su di una valutazione parcellizzata degli indizi raccolti a carico
dell’indagato, secondo l’ipotesi accusatoria del G.I.P. del Tribunale di Catania,
•sia con riferimento ai reati fine, sia con riferimento al reato associativo, con la
sola esclusione dell’aggravante dei cui all’ art. 4 L. n. 146/2006 e di quella del
ruolo apicale di cui all’art. 80 legge stupefacenti, che sono state infatti escluse.
Con riguardo alla gravità indiziaria, deve rilevarsi che, in tema di misure
cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito
riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere
contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza,

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mese di ottobre del 2014 (Capo A), nonchè per aver concorso nel traffico

completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure,
che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da
detto decidente, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se
il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno
indotto ad affermare la gravità del quadro indiziarlo a carico dell’indagato,
controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere “all’interno” del provvedimento
impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione
degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali
delle vicende indagate (Sez. 6, n. 11194 del 2012; Sez. 5, n. 46124 del
2008.
In altre parole, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun
potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti
rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta
l’applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame.
Si è anche precisato che il controllo di legittimità resta circoscritto all’esclusivo
esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente
•a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende
l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità
evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia
la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento
(Sez. 2, n. 44528 del 14/10/2015, non massimata).
Come è stato chiarito nella giurisprudenza di questa Corte, la nozione di gravi
indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro
indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.
Al fine dell’adozione della misura è sufficiente l’emersione di qualunque elemento
probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla
responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati.
Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri
richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, c. p. p. e per questa
ragione l’art. 273, comma bis, c. p. p. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192, c. p.
p., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede

governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

la precisione e concordanza degli indizi ( Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Rv.
237475; Sez. 5, n. 36079 del 5/6/2012, Rv. 253511).
Nel caso in esame, il Tribunale ha dato ampiamente ragione delle scelte operate
nella valutazione del quadro indiziario integrato dalle dichiarazioni di alcuni
collaboratori di giustizia, da intercettazioni telefoniche, da servizi di controllo del
territorio, dal sequestro di carichi di stupefacenti.
La ricorrenza delle esigenze sottese all’adozione della misura cautelare sei% il
risultato non di valutazioni astratte, ma di un giudizio che tiene conto della

intercettazioni telefoniche – e ambientali – sull’utenza di Nizza Andrea e di altri
indagati, riscontrate dagli esiti positivi della perquisizione eseguita all’interno del
motopeschereccio “Gianmarco”, pr-w94efhie+21.t-e-€1~3-Fi-i-a-, all’arrivo nel Porto di
Acitrezza, la notte del 1/4/2014, proveniente dall’Albania, con a bordo oltre due
tonnellate di marijuana, trattandosi di elementi indiziari tutti convergenti verso
una attività organizzata che porta sino al fornitore del gruppo Nizza – e di altro
gruppo criminale – e cioè l’albanese Mehmeti Ermal, non assumendo rilievo, in
siffatto contesto, l’intenzione ad un certo momento manifestata da Nizza e
Mehmeti, di eliminare anche fisicamente il CATANIA, il qual pure risulta
pienamente coinvolto nell’organizzazione dell’ingente trasporto via mare di
sostanza stupefacente sequestrato, in data 30/9/2014, dalle forze di polizia
nonostante il tentativo degli “scafisti” di liberarsene.
A fronte di tale argomentare, il ricorrente si è limitato a rinnovare una linea
difensiva che il Tribunale del Riesame ha fatto propria limitatamente alla
insussistenza delle aggravanti contestate nel capo d’imputazione, ma che per il
resto, come già osservato, ha adeguatamente confutato nell’ordinanza
impugnata con argomentazioni immuni da vizi logici.
E così, non è vero che il Tribunale di Catania non spenda una parola in ordine
alla partecipazione del CATANIA all’associazione a delinquere finalizzata al
.

traffico di stupefacenti, perché l’ ipotesi accusatoria – riscontrata in sede di
riesame con l’identificazione degli interlocutori e riportando i passi ritenuti
particolarmente salienti – si poggia principalmente sul contenuto delle
intercettazioni delle conversazioni telefoniche del Nizza, via via estese ad altri
coindagati, e poi di quelle effettuate sulla utenza di Giuffrida Pietro, che hanno
consentito l’identificazione del fornitore della sostanza stupefacente, l’albanese
Mehmeti Ermal.
Ed è proprio sulla scorta delle comunicazioni intercorse tra quest’ultimo e
l’odierno ricorrente che gli inquirenti appurano che i rapporti tra i due, riferibili
al traffico di droga, risalgono ad epoca precedente alle indagini, che sono
proseguiti, direttamente o indirettamente, anche dopo il sequestro eseguito nel
Porto di Acitrezza, che delineano un ambito associativo sufficientemente
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situazione concreta e della personalità del prevenuto, come emerse dalle

strutturato per durare oltre i singoli trasporti, sino al sequestro, avvenuto il
30/9/2014, di oltre ottocento chilogrammi di marijuana, sostanza occultata in
otto borsoni neri gettati in mare dagli “scafisti”, ed anche immediatamente dopo
tale evento.
Riguardo ai limiti entro i quali può essere esercitato il sindacato di legittimità
sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, nei
casi in cui, come quello che ci occupa, sia denunciato, con ricorso per
cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del

spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro
indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica
e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie
.

(Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).
Il ricorso è pertanto inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 da versare
alla Cassa delle Ammende.

P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte

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