Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 820 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 820 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOSULET EMANUELA MARIA N. IL 21/12/1988
avverso la sentenza n. 3182/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 11/11/2013
Mosulet Emanuela Maria ricorre avverso la sentenza 6.12.12, emessa dal Tribunale di Bergamo ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato,
concesse attenuanti generiche equivalenti , la pena di mesi cinque di reclusione ed e 300,00 di
multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013
D
Fi TATA
f
comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta congruità della pena,