Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 820 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 820 Anno 2018
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

FORTE LEONARDO N. IL 31.05.1980;

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BARI in data 4 aprile 2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Massimo Galli che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza della
sezione distaccata di Altamura del locale Tribunale in data 3 giugno 2013, appellata da
Forte Leonardo. Questi, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 582, 583

Data Udienza: 11/10/2017

comma 1 n. 2 c.p. perché, colpendo X. Lorenzo al lato destro del volto, gli cagionava
trauma cranico minore nonché in “regia dell’articolazione coxo-mandibolare destra da
trauma con ipoacusia” da cui derivava il permanente indebolimento dell’udito. Il giudice di
promo grado riqualificava il fatto ritenendolo riconducibile alla ipotesi di lesioni colpose,
condannando l’imputato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore
della parte civile da liquidarsi in separata sede.
2. Ricorre per cassazione a mezzo del difensore di fiducia il Forte lamentando violazione di

con un secondo motivo denuncia vizio di motivazione quanto alla precisa individuazione
degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 590 cod. pen. Lamenta infine difetto
di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Osserva, anzitutto, la Corte che, non ravvisandosi ragioni di inammissibilità del ricorso, il
reato contestato all’ odierno ricorrente è estinto per prescrizione. I fatti risalgono infatti al
15 novembre 2008 e, avuto riguardo alla pena prevista per il delitto di lesioni colpose, il
termine di prescrizione è di cinque anni, estensibile fino a sette anni e sei mesi, come
previsto dall’art. 157 c.p. , deve prendersi atto del fatto che tale termine, pur tenuto conto
dei periodi di sospensione, è interamente decorso in epoca successiva all’emissione della
sentenza impugnata. D’altra parte, le diffuse e coerenti argomentazioni svolte dal giudice
del gravame nella medesima sentenza, nonché da quello di primo grado, escludono
qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex art. 129 c.p.p., comma 2, posto che
dall’esame di dette decisioni non emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la
prova evidente dell’insussistenza del fatto contestato o della estraneità al medesimo
dell’odierno ricorrente.
4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio agli effetti penali perché il
reato è estinto per prescrizione.
5.

La presenza della parte civile e l’intervenuta condanna in primo grado impongono ai

sensi dell’art. 578 c.p.p. di pronunciarsi sulla azione civile , pur in presenza della causa
estintiva, previo esame tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile. Certamente non
rilevano a tali fini le questioni in ordine alla violazione del principio di correlazione tra
accusa e sentenza ed al trattamento sanzionatorio. Quanto al ritenuto reato di lesioni
colpose, i fatti sono stati concordemente ricostruiti dai giudici di merito sulla base delle
dichiarazioni della parte offesa, cui con l’odierno ricorso non si oppongono elementi
concreti, nè si contesta il fatto che le lesioni patite dal X. siano state diretta
conseguenza del comportamento del Forte. Quest’ultimo si limita infatti a vaghe
considerazioni sui concetti di evitabilità e prevedibilità dell’evento del tutto sganciate dalla
fattispecie in esame.
7

legge quanto al rigetto dell’eccezione di erronea applicazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.:

Il ricorso va pertanto rigettato ai fini civili.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effettiJ perché il reato è estinto per
prescrizione.
Rigetta il ricorso ai fini civili

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESID NTE

( Francesco Maria

(Vincenzo omis)

Rip’

ki pM/ 1(

Così deciso nella camera di consiglio del 11 ottobre 2017

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