Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 82 del 17/11/2016
Penale Ord. Sez. 1 Num. 82 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
OFib 0 /eriv.274sei-TEI.42A
sul ricorso proposto da
Kacemi Adil, nato in Marocco il 24/10/1973,
avverso l’ordinanza del 22/10/2015 del Magistrato di sorveglianza di Venezia,
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richiese del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Enrico Delehaye, il quale ha concluso chiedendo la qualificazione del
ricorso come reclamo e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Venezia.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Venezia, con ordinanza del 22 ottobre
2015, ha parzialmente accolto il reclamo proposto da Kacemi Adil, detenuto nella
casa circondariale di Venezia, diretto ad ottenere il rimedio risarcitorio previsto
dall’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (abbreviata in Ord. Pen.),
inserito dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, art. 1, comma 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, per patite condizioni detentive
contrarie alla dignità della persona, ex art. 3 della Convenzione europea per la
Data Udienza: 17/11/2016
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (abbreviata in
Cedu); ha, quindi, ridotto la pena di cui al titolo in espiazione di giorni quattro, in
relazione ai periodi dal 29 novembre al 22 dicembre 2011 e dal 30 dicembre
2011 al 17 gennaio 2012 di riconosciuta detenzione in condizioni inumane o
degradanti.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
per l’intero e più ampio periodo richiesto.
3. Il Procuratore generale ha rilevato che il ricorso deve essere qualificato
come reclamo e ha chiesto che gli atti siano trasmessi al Tribunale di
sorveglianza di Venezia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Kacenni Adil avverso l’ordinanza del Magistrato di
sorveglianza di Venezia, che, ai sensi dell’art. 35-ter, comma 1, della legge 26
luglio 1975, n. 354 (abbreviata in Ord. Pen.), inserito dall’art. 1, comma 1, d.l.
26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
2014, n. 117, ha parzialmente accolto la richiesta di riduzione della pena a titolo
di risarcimento per le condizioni di detenzione patite da Kacemi in violazione
dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (abbreviata in Cedu), deve essere qualificato come
reclamo al Tribunale di sorveglianza della stessa sede, ai sensi dell’art.
35-bis,
comma 4, Ord. Pen., aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre
2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10.
L’art. 35-ter, comma 1, cit., richiama infatti fin dal suo esordio l’art. 69,
comma 6, lett. b), Ord. Pen., come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. i), n. 2,
d.l. n. 146 del 2013, cit., e tale richiamo deve intendersi non solo di natura
sostanziale ma anche processuale, con rinvio, dunque, al procedimento
espressamente previsto dall’art.
35-bis, comma 1, Ord. Pen., con riguardo al
“reclamo di cui all’art. 69, comma 6”, cit.
2.
Segue la qualificazione del ricorso nei termini suindicati, con la
trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza di Venezia.
2
condannato personalmente, reclamando il riconoscimento del rimedio risarcitorio
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come reclamo, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4, Ord.
Pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così deciso il 17/11/2016.