Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 82 del 12/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 82 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZAFERRO ANTONIO n. 1/11/1971
avverso la sentenza n. 1333/2012 del 15/1/2013 della CORTE DI APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI D’ANGELO che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 15 gennaio 2013
confermava la sentenza di condanna resa in sede di giudizio abbreviato dal gup
del Tribunale di Locri nei confronti di Mazzaferro Antonio per il reato di
detenzione a fine di spaccio di marijuana confezionata in due involucri per un
peso complessivo di circa 1500 g, fatto commesso in Gioiosa Ionica il 7 marzo
2012, rilevando che, risultato certo il fatto in sé della detenzione, la quantità di
droga fosse indice della destinazione allo spaccio non risultando dimostrata la
finalità di destinazione ad uso personale
Mazzaferro propone ricorso con atto a propria firma.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 73
comma 1 bis d.p.r. 309.90. Rileva che la Corte di Appello, in violazione della
citata norma, avrebbe dato fondamentale rilievo, ai fini della prova della
Data Udienza: 12/11/2013
destinazione allo spaccio della droga in questione, al dato della quantità di droga
in sé.
Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione quanto alla esclusione
della destinazione della droga ad uso personale. Non si sono valutati gli indici
fattuali della destinazione ad uso personale, compreso il profilo dell’essere la
sostanza di scarsa qualità drogante. Ed è erroneo ritenere che il ricorrente non
abbia dimostrato il consumo abituale di droga e il prezzo conveniente della
sostanza in sequestro.
Il motivi possono essere valutati congiuntamente in quanto il tema si riduce
ad esservi adeguata motivazione in ordine alla destinazione della droga
sequestrata a fini di spaccio, destinazione che deve essere dimostrata
dall’accusa, regola che risulta rispettata per cui non vi è alcuna questione
rilevante di violazione di legge.
Per quanto riguarda la prova di destinazione allo spaccio, premesso che il
sindacato di questa corte non si può spingere sino all’apprezzamento della prova
nel merito, non può che darsi atto della adeguatezza della motivazione che dà
correttamente conto di come una quantità di droga particolarmente elevata
possa ben di per sé sola risultare dimostrativa della destinazione della sostanza
ad uso di terzi; né vizia tale ragionamento sul piano logico la valutazione della
bassa qualità della droga o il (dichiarato dalla parte) buon prezzo di acquisto.
Ogni ulteriore considerazione attiene al merito della valutazione della prova ed è
compito esclusivo del giudice di merito.
Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma così deciso il 12 novembre 2013
Il C. •si I tre estensore
il
idente
Il ricorso è inammissibile.