Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8199 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8199 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE FRANCESCO BIAGIO N. IL 09/07/1972
avverso la sentenza n. 1813/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
De Francesco Biagio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte d’appello di Lecce, in data 13-6-12, che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 73 DPR
309/90.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento al
precedente specifico e alla mancanza di segni di resipiscenza , tanto più che già era
stata esclusa l’operatività della recidiva.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro
mille. .
Così deciso in Roma il 19-12-13.

in ordine alla quantificazione della pena, anche per il mancato riconoscimento delle

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