Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8198 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8198 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANEBIANCO GIUSEPPE N. IL 01/02/1964
avverso la sentenza n. 1781/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

t

OSSERVA
Panebianco Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Palermo , in data 19-3-13 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’ad 336 cp
, commesso in Licata il 18-11-07.
Il ricorrente deduce carenza di motivazione, essendosi la sentenza impugnata
termini apodittici, di aderire ad essa ; violazione dell’art 336 cp poiché la condotta
non era seriamente e concretamente idonea a coartare la volontà del pubblico
ufficiale ; vizio di motivazione in merito al giudizio di valenza , essendo stata
ingiustificatamente negata la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato la piena attendibilità dei verbalizzanti, che hanno
concordemente riferito circa la dinamica del fatto, e la valenza intimidatoria delle
frasi proferite, sottolineata dal gesto di roteare l’indice e il medio della mano destra
, a simboleggiare la morte.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al giudizio di valenza sono
insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logicogiuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da
ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle precedenti
condanne per analoghe condotte, da cui è gravato l’imputato.

limitata a riprodurre acriticamente la decisione di primo grado, dichiarando, in

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-12-13.

Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp

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