Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8197 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8197 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTISI MARIA NATALA N. IL 25/12/1958 parte offesa nel
procedimento
c/
DE SALVO ANTONINA
GIACOPPO FRANCESCO
SCILIPOTI ANGELA
avverso il decreto n3433/2012 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
Santisi Maria Natala, in qualità di persona offesa, ricorre per cassazione avverso il
decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Messina, in data 28-3-13.
Il ricorrente deduce violazione degli artt 409 e 410 cpp , non essendo stata fissata
l’udienza camerale , nonostante nell’opposizione alla richiesta di archiviazione
fossero state puntualmente indicate le attività d’indagine da compiere , che il Gip ,
ingiustificatamente ritenuto ultronee, sostenendo peraltro che il quadro probatorio
sia insufficiente a supportare l’accusa in giudizio ma non che la notizia di reato sia
infondata. Erroneo è poi l’assunto secondo cui la causa di non punibilità di cui all’ad
384 cp trovi applicazione anche con riferimento al Giacoppo , al quale è stato dato
l’avviso ex art 199 cp. La presenza poi di dichiarazioni contrastanti avrebbe dovuto
indurre il Gip a fissare l’udienza camerale.
Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni unite hanno infatti attribuito al giudice,
già in sede di delibazione della sussistenza delle condizioni previste dal co 1
dell’art 410 cpp , il potere di sindacare i contenuti dell’opposizione anche in
punto di pertinenza e di rilevanza delle indagini ( Cass. Sez un. 14-2-1996 ,
Testa). Laddove per pertinenza si intende , come è noto, l’inerenza rispetto
alla notizia di reato mentre per rilevanza si intende l’idoneità ad incidere
concretamente sulle risultanze delle indagini ( Cass ,Sez II, 30-9-2003 n
43058, rv n.227202; Cass. , Sez. VI, 26-3-04 n.25048, rv 229603). Ne deriva
che l’opposizione della persona offesa , quantunque formalmente proposta
per sollecitare ulteriori investigazioni ,può essere dichiarata inammissibile
con provvedimento de plano purchè il Gip motivi adeguatamente in ordine
alla completezza delle indagini già svolte e alla superfluità di quelle
ulteriormente richieste ( Cass Sez V 17-1-2005 n 5661, rv 231298; Cass Sez VI
5-2-2003n. 10682, Cass pen 2004 4092; Cass Sez IV 27-5-2003, n. 34405 ,
Cass. pen 2004, 4093).
Nel caso in disamina , il Gip ha evidenziato che l’esame di De Salvo e
Giacoppo è già avvenuto nell’ambito del procedimento svoltosi dinanzi al
giudice di pace di Messina ; la consulenza grafica è superflua, in quanto è già
stata effettuata su incarico dell’opponente ; l’individuazione di altre pazienti
ricoverate nello stesso reparto della De Salvo è ultronea , essendo stata
sentita Donato Rosaria , che era proprio nella stessa stanza in cui si trovava

andando ben oltre i poteri attribuitigli in questa sede dal codice di rito , ha

Santisi Maria allorchè costei assisteva la De Salvo ; che , in ordine alla
calunnia, le risultanze erano contrastanti e non avrebbero consentito
comunque di pervenire a declaratoria di responsabilità , anche perché i
medici che hanno reso dichiarazioni a favore della Santisi non sono stati
presenti per tutto il tempo in cui costei ha assistito la De Salvo.
Trattasi di motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter
logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, essendo da
preso in esame tutte le deduzioni di parte ed è pervenuto all’accoglimento
della richiesta di archiviazione attraverso un itinerario logico-giuridico in
nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica.
3. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro
cinquecento.
Così deciso in Roma il 19-12-13 .

essa enucleabile una attenta analisi della regiudicanda , poiché il Gip ha

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