Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8196 del 23/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8196 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERLETTI FABRIZIO N. IL 01/03/1969 parte offesa nel procedimento
c/
RO’ MAURIZIO N. IL 23/02/1972
FERRANTI GIANNI N. IL 16/04/1970
PEZZOTTI FRANCESCO N. IL 13/12/1958
avverso il decreto n. 5277/2011 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
20/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 23/01/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Perletti Fabrizio, qualificandosi parte offesa nel procedimento penale
contro Rò Maurizio e altri per il reato di cui all’art.372 cp ricorre
per cassazione a mezzo del difensore contro il provvedimento indicato
in epigrafe, con il quale il accogliendo la richiesta del P.M.
e dichiarando inammissibile l’opposizione proposta, ha disposto

processuale in riferimento all’omessa fissazione dell’udienza camerale
pur in presenza di opposizione della parte offesa, dovendosi tale
considerarsi, secondo la giurisprudenza di legittimità, non solo
l’Amministrazione della Giustizia, ma anche la persona fisica, che
subisce la violazione della norma di cui all’art.372 c.p., avuto
riguardo alla natura plurioffensiva del reato de quo.
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, per la manifesta
infondatezza del motivo, che pone in discussione il principio, ormai
consolidato nella giurisprudenza di questa Sezione, a mente del quale
non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di
archiviazione colui che ha presentato denuncia per il delitto di falsa
testimonianza, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva
dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della
giustizia, relativamente al quale l’interesse del privato assume un
rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l’attribuzione
della qualità di persona offesa, ma solo quella di danneggiato dal
reato (Cass.Sez.VI 5/4-14/4/2011 n.15200 Rv.250038).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 500,00.

P.

Q

2

M.

l’archiviazione degli atti, e denunzia erronea applicazione della legge

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di e 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma 23/1/2013
esidente

Il C n lgliere est.

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