Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8195 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8195 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORTEGIANI VINCENZO N. IL 16/08/1950
avverso la sentenza n. 6638/2009 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/12/2013
OSSERVA
Cortegiani Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444
cpp, dal Tribunale di Palermo, in data 7-3-13, per il reato di cui agli artt 378 cp-7
d.l. 152/91, commesso in Palermo fino al 2005.
Il ricorrente deduce inosservanza dell’ad 129 cpp poiché attraverso le
intercettazioni telefoniche non emerge in alcun modo la sussistenza del delitto e,
schede telefoniche , che , del resto , sulla base degli accertamenti di p.g. , non
risultano mai utilizzate. Nemmeno il ricorrente aveva modo di venire a conoscenza
di notizie riservate circa indagini da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei
fratelli Sansone, del Bonura o di chiunque altro. I viaggi di Messina e Pappacena non
avevano correlazione alcuna con notizie investigative utili al Bonura
Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché la doglianza formulata non rientra nel
numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di
valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso
di specie, la motivazione del giudice è del tutto coerente con le linee concettuali
proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp ,
avendo il giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una
sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp , sulla base delle intercettazioni
telefoniche e degli accertamenti espletati dalla p.g.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende
tanto meno, la contestata aggravante . Né il Cortegiani ha mai fornito al Bonura le
Così deciso in Roma, ali ‘udienza del 19-12-13.