Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8194 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8194 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUGGERI GIANLUCA N. IL 12/12/1981
avverso la sentenza n. 1428/2006 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/12/2013
OSSERVA
Ruggeri Gianluca ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Reggio Calabria, in data 21-11-12 , che ha confermato la pronuncia di
primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art
337 cp , commesso in Villa S. Giovanni il 28-1-06.
Il ricorrente deduce violazione dell’art 337 cp , difetto di dolo; ingiustificata
discarico, attesa anche la rilevanza, erroneamente disconosciuta, del disco
cronotachigrafo, e prescrizione del reato.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come sia credibile e non smentita da nulla la versione degli
operanti e come lo stesso imputato e il teste a discarico abbiano ammesso che il
camion venne spostato, sia pure attribuendo lo spostamento a una richiesta dei
militari : di qui l’irrilevanza del disco cronotachigrafo.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Il reato è stato commesso il 28-1-2006 e dunque non era trascorso, al momento
della sentenza d’appello, il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo.
D’altronde l’inammissibilità del ricorso preclude la computabilità del periodo
successivo alla pronuncia di secondo grado.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
prevalenza annessa alla versione degli operanti rispetto a quella resa dal teste a
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13.
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp