Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8193 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8193 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL MACHI JAWAD N. IL 04/10/1982
avverso la sentenza n. 4001/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
El Machi Jawad ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Torino, in data 27-11-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, nella parte in cui ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art 385 cp.
Il ricorrente deduce violazione dell’art 385 cp poiché egli, che era stato autorizzato
ad uscire dall’abitazione per lavorare, nel giorno in cui si verificarono i fatti, aveva
l’imputato stava recandosi sul luogo di lavoro con i mezzi pubblici.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come , la mattina in cui è stato arrestato, l’imputato non si
stesse recando al lavoro, essendo stato sorpreso in un luogo (corso Regina
Margherita) e in un orario ( le 9,30) incompatibile con l’attività di qualsiasi cantiere.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp

un appuntamento con il datore di lavoro ,che non si era presentato, ragion per cui

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13 .

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