Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8192 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8192 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONACO GUIDO N. IL 05/11/1968
avverso la sentenza n. 30254/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/12/2013
OSSERVA
Monaco Guido ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Napoli, in data 24-1-13, per il reato di cui all’art 368 cp .
Il ricorrente deduce violazione dei termini stabiliti dagli artt 418 cpp.
La censura è manifestamente infondata, in considerazione della natura ordinatoria
all’art 444 cpp.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13 .
dei termini stabiliti da tale norma e della definizione del processo con il rito di cui