Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8191 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8191 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARANNANTE STEFANO N. IL 06/03/1979
avverso la sentenza n. 5468/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
Carannante Stefano ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Torino, in data 13-7-12, che ha confermato, in punto di responsabilità
, la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati
di cui agli artt 186, 187 cds , 337, 582-585, 594 -61 n 9 cp.
Il ricorrente deduce violazione degli artt 192, 533, 228 cpp e 337, 582-585 cp
prive di riscontri oggettivi. D’altronde i Carabinieri si sono procurati le lesioni non
per effetto di una condotta violenta dell’imputato ma nel momento in cui sono
rovinati a terra. Mancano inoltre esami clinici che attestino l’alterazione psico-fisica
da assunzione di sostanze stupefacenti.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come le deposizioni delle persone offese siano precise,
coerenti, concordanti e riscontrate dalle certificazioni sanitarie gli atti, in merito
alle lesioni subite. L’affermazione dell’imputato di non aver fatto uso di stupefacenti
risulta smentita dallo stato di grande e ingiustificata agitazione del Carannante e
dal rinvenimento sulla sua auto di una bustina di marivana.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende

poiché la declaratoria di responsabilità si basa solo sulle deposizioni delle parti lese ,

PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13 .

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

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