Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 819 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 819 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo
nel procedimento nei confronti di :
Carboni Giuseppe, n. a Fossano il 24/07/1936;

avverso la ordinanza del Tribunale di Cuneo, in data 18/03/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Marinelli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;
udite le conclusioni dell’Avv. D. Piccioni, in sostituzione del Difensore di fiducia,
Avv. V. Nizza, che ha concluso per il rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ha proposto
ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Cuneo, in accoglimento
dell’istanza di riesame presentata da Carboni Giuseppe quale legale
rappresentante della Olimac S.r.l., ha annullato il decreto di sequestro probatorio
di documentazione bancaria e finanziaria emesso dal P.M. per il reato di cui

Data Udienza: 17/11/2015

all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla indicazione nelle dichiarazioni,
per gli anni 2011, 2012 e 2013 di fatture per operazioni inesistenti.
2. Con un primo motivo lamenta che il Tribunale, valorizzando il mancato
superamento delle soglie di punibilità avrebbe inteso riqualificare i fatti ex art. 4
r
del d. Igs. n. 74 del 2000 in relazione alla giustificazione fornita da Carboni circa
il fatto che le somme in entrata desunte da una contabilità non ufficiale ed in un

somme di importi relativi a fatture per operazioni inesistenti erano, per la Cuneo
Granda Basketball, in realtà, restituzioni di prestiti personali effettuati
precedentemente da Carboni Giuseppe, e per la Asd Equipe Limone, pagamenti
di prestazioni di manutenzione forfetizzate.
Al contrario, dagli elementi acquisiti sarebbero emersi dati ben valorizzabili nel
senso della configurabilità di un’ipotesi di dichiarazioni fraudolente e su tale
ipotesi (ovvero quella in relazione alla quale è avvenuto il sequestro della
documentazione) il Tribunale era tenuto a pronunciarsi.

3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 2 cit. posto che, ove
invece si ritenesse che alcuna indebita riqualificazione sia stata operata dal
Tribunale, per tale ipotesi nessuna soglia di punibilità è stata mai prevista dal
legislatore; in tale contesto, dunque, il provvedimento di sequestro era
strumentale alla verifica dei fatti previsti dalla legge come reati.

4. In data odierna ha depositato “memoria di replica” la Difesa degli indagati
che, deducendo come il Tribunale abbia correttamente valutato nel merito se gli
elementi rappresentati dal P.M. consentissero di sussumere il fatto in una
determinata ipotesi di reato, e rappresentando come nei fatti accertati dalla
Guardia di Finanza mancherebbe qualunque profilo di rilevanza penale, ha
concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che il sequestro probatorio è stato operato in relazione a
condotte addebitate a Carboni Giuseppe, Carboni Lorenzo e Carboni Daniela sub
specie di art.2 del d.lgs n. 74 del 200 essendo infatti stata contestata la
indicazione, nelle dichiarazioni annuali Iva per gli anni di imposta 2010, 2011 e
2012, di fatture aventi ad oggetto sponsorizzazioni riferite ad operazioni ritenute
inesistenti.
2

primo tempo indicate dalla coindagata Carboni Daniela quali restituzioni di

Ciò posto, il provvedimento impugnato, dopo avere preso atto della
contestazione mossa in relazione al citato art. 2 ed osservato che gli importi Iva
che sarebbero stati evasi, e corrispondenti ad euro 25.000 per gli anni 2010 e
2011 e in euro 15.000 per la successiva annualità, non avrebbero raggiunto la
“soglia di euro 50.000…norrnativamente prevista per la rilevanza penale dei
fatti”, ha concluso per la “indiziaria insussistenza del reato”.

dedotto dal P.M. ricorrente con il secondo motivo di ricorso, in realtà esaminabile
in via logica come motivo di carattere preliminare : infatti il reato di cui all’art. 2
cit., dallo stesso Tribunale chiaramente assunto a parametro per giudicare della
legittimità del sequestro probatorio operato (come desumibile da quanto
osservato circa la “assai specifica contestazione provvisoriamente levata dal
P.M., certo non ancora cristallizzata, ma non per questo irrilevante o superabile
nella fase”), non prevede alcuna soglia di punibilità; né, proprio in ragione di
quanto affermato dalla stessa ordinanza impugnata ed appena sopra
testualmente riportato, appare essere stata operata alcuna riqualificazione dei
fatti ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (presupposto, questo, da cui
muove il primo motivo di ricorso, invero logicamente subordinato rispetto al
secondo) che consentirebbe invece di valutare o meno il superamento delle
soglie di punibilità per tale fattispecie contemplate.
Consegue già solo per quanto detto (in ogni caso essendo tardiva la memoria
presentata dalla difesa degli indagati che, nel merito, appare eccentrica rispetto
alle censure mosse dal P.M.), l’illegittimità dell’ordinanza impugnata che va,
dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Cuneo per nuovo giudizio cautelare.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Cuneo.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

Il Const lieretensore

Il Presidente

Tale conclusione è però affetta da violazione di legge, come puntualmente

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